Art. 169

1.   La commissione dei ricorsi può essere adita solo se:

In vigore dal 24 set 2004
— l'AACC ha ricevuto un reclamo ai sensi dell', paragrafo 2 entro il termine ivi previsto e — tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto. 2.   Il ricorso di cui al paragrafo 1 deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre: — dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo; — dalla data di scadenza del termine di risposta, quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo presentato ai sensi dell', paragrafo 2; tuttavia, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso, quest'ultimo termine inizia nuovamente. 3.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, l'interessato, dopo aver presentato all'AACC un reclamo ai sensi dell', paragrafo 2, può presentare immediatamente ricorso alla commissione dei ricorsi, purché ad esso sia allegata una richiesta volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto contestato o l'adozione di provvedimento provvisori. In tal caso, il procedimento relativo all'azione principale dinanzi alla commissione dei ricorsi è sospeso fino al momento in cui viene presa una decisione esplicita o implicita di rigetto. 4.   Entro i limiti e alle condizioni previsti dal regolamento di procedura, le parti possono essere assistite da una persona di loro scelta. 5.   La commissione dei ricorsi adotta il proprio regolamento di procedura, che deve essere approvato dal Consiglio dell'Unione europea di comune accordo con la Corte di giustizia delle Comunità europee. La commissione dei ricorsi può modificare il regolamento di procedura. Le modifiche devono essere approvate dal Consiglio di comune accordo con la Corte di giustizia. 6.   Sino all'entrata in vigore del suo regolamento di procedura, la commissione dei ricorsi applica mutatis mutandis il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee. 7.   La commissione dei ricorsi statuisce sulle spese. Fatte salve disposizioni particolari del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, qualora la commissione dei ricorsi decida in tal senso. TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
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1.   La commissione dei ricorsi può essere adita solo se: (Art. 169 Decisione (UE) 2004/676) — Testo vigente | Portale Normativo