Art. 170

In vigore dal 24 set 2004
1.   Le disposizioni del presente statuto relative ai diritti e agli obblighi (articoli da 10 a 34 e ), alle condizioni di assunzione (articoli da 36 — eccetto il paragrafo 2 bis — a 40 e articoli da 104 a 109 — eccetto l', paragrafo 3 bis), alle condizioni di lavoro (articoli da 41 a 57 e ), alla risoluzione del contratto (articoli da 95 a 99 e ) nonché al procedimento disciplinare (articoli da 138 a 166) possono essere modificate, nella misura necessaria, dal comitato direttivo dell'Agenzia, che delibera conformemente all', paragrafo 1, decimo comma e all', paragrafo 3, primo comma dell'azione comune 2004/551/PESC. Le proposte di modifica sono trasmesse al Consiglio. Tali modifiche si intendono adottate a meno che il Consiglio, entro due mesi e deliberando a maggioranza qualificata, non decida di modificarle. 2.   Le modifiche ad altre disposizioni del presente statuto, in particolare quelle relative alla remunerazione, alle indennità e alle indennità di carattere sociale, sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, su proposta del comitato direttivo.
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Art. 170 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo