Art. 3

In vigore dal 24 set 2004
I membri della commissione dei ricorsi le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:676:oj#art-3-174

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo