Art. 4
In vigore dal 24 set 2004
Al momento del loro insediamento i membri della commissione dei ricorsi assumono, in seduta pubblica, l’impegno solenne di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
Storico versioni
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Proeli:dec:2004:676:oj#art-4-175