Art. 2

In vigore dal 24 set 2004
Oltre che per regolare scadenza del mandato o decesso, i doveri dei membri della commissione dei ricorsi cessano per dimissioni. In caso di dimissioni di un membro della commissione dei ricorsi, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della commissione per essere trasmessa al Capo dell’Agenzia. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio.
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Art. 2 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo