Art. 9

In vigore dal 24 set 2004
1.   Il contratto d'assunzione dell'agente temporaneo deve precisare il grado e lo scatto attribuiti all'interessato. 2.   L'assegnazione di un agente temporaneo a un impiego corrispondente a un grado superiore a quello per il quale è stato assunto richiede la conclusione di una clausola addizionale al contratto d'assunzione. CAPITOLO 2 Doveri e diritti
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Art. 9 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo