Art. 9
In vigore dal 24 set 2004
1. Il contratto d'assunzione dell'agente temporaneo deve precisare il grado e lo scatto attribuiti all'interessato.
2. L'assegnazione di un agente temporaneo a un impiego corrispondente a un grado superiore a quello per il quale è stato assunto richiede la conclusione di una clausola addizionale al contratto d'assunzione.
CAPITOLO 2
Doveri e diritti
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:676:oj#art-9