Art. 163

In vigore dal 24 set 2004
L'agente colpito da una sanzione disciplinare diversa dalla destituzione può, dopo tre anni se si tratta dell'ammonimento scritto o del biasimo, dopo sei anni se si tratta di altre sanzioni, presentare domanda per ottenere che nel fascicolo personale non risulti alcuna menzione della sanzione. L'AACC decide se la richiesta dell'interessato deve essere accolta.
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Art. 163 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo