Art. 159

In vigore dal 24 set 2004
1.   Dopo aver sentito l'agente, l'AACC adotta la sua decisione conformemente al disposto degli , entro un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento del parere della commissione di disciplina. La decisione deve essere motivata. 2.   Se l'AACC decide di archiviare il caso senza infliggere una sanzione disciplinare, essa ne informa immediatamente per iscritto l'agente interessato. L'agente può chiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale. Sezione F Sospensione
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Art. 159 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo