Art. 156
In vigore dal 24 set 2004
1. Il presidente della commissione di disciplina non prende parte alle decisioni della commissione, salvo quando si tratti di questioni procedurali o in caso di parità di voto.
2. Il presidente provvede all'esecuzione delle varie decisioni prese dalla commissione di disciplina e porta a conoscenza di ogni membro tutte le informazioni e i documenti relativi al caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:676:oj#art-156