Art. 160
In vigore dal 24 set 2004
1. In caso di colpa grave addebitata dall'AACC a un agente, che si tratti di una mancanza ai suoi obblighi professionali o di un'infrazione alle norme di legge, l'AACC può sospendere immediatamente il responsabile per un periodo determinato o indeterminato.
2. Salvo in circostanze eccezionali, l'AACC prende questa decisione dopo aver sentito l'agente interessato.
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