Art. 162

In vigore dal 24 set 2004
Quando l'agente sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti, la sua posizione sarà definitivamente regolata soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dell'autorità giudiziaria. Sezione H Disposizioni finali
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Art. 162 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo