Art. 160

Art. 160

In vigore dal 24 set 2004
1.   In caso di colpa grave addebitata dall'AACC a un agente, che si tratti di una mancanza ai suoi obblighi professionali o di un'infrazione alle norme di legge, l'AACC può sospendere immediatamente il responsabile per un periodo determinato o indeterminato. 2.   Salvo in circostanze eccezionali, l'AACC prende questa decisione dopo aver sentito l'agente interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:676:oj#art-160