Art. 153

In vigore dal 24 set 2004
1.   L'agente interessato è ascoltato dalla commissione di disciplina. In questa occasione, egli può presentare osservazioni scritte o orali, personalmente o tramite un rappresentante di sua scelta Egli può far citare testimoni. 2.   Dinanzi alla commissione di disciplina l'Agenzia è rappresentata da un agente che ha ricevuto apposito mandato dall'AACC e che dispone degli stessi diritti dell'agente interessato.
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Art. 153 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo