Art. 8
Cancellazione o esclusione dall'Elenco venditori
In vigore dal 4 lug 2025
1. La cancellazione o l'esclusione dall'Elenco venditori è disposta con provvedimento del Ministero ed è comunicata all'impresa di vendita interessata.
2. L'impresa di vendita può in ogni momento chiedere la cancellazione dall'Elenco venditori.
3. Sono cause di cancellazione dall'Elenco:
a) la violazione delle disposizioni di cui all', comma 2;
b) il verificarsi dell'ipotesi di cui all', comma 3, lettera a).
4. Sono cause di esclusione dall'Elenco venditori:
a) la perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli o 5, comma 1, fatta eccezione per quanto previsto all', comma 1;
b) la violazione dell'obbligo di comunicazione della perdita di almeno uno dei requisiti di cui all', comma 1;
c) il verificarsi di almeno una delle ipotesi di cui all', comma 2;
d) le dichiarazioni mendaci o la falsità in atti presentati ai sensi del presente regolamento;
e) l'irrogazione, con provvedimento definitivo, di una delle sanzioni di cui al comma 5 segnalate al Ministero da parte dell'ARERA, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito «AGCM», del Garante per la protezione dei dati personali, di seguito «GPDP», e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito «ADM», per violazioni e condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita di gas naturale successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. È segnalata al Ministero:
a) da parte dell'ARERA, l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all'80 per cento del massimo applicabile al soggetto sottoposto a procedimento sanzionatorio conformemente al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori adottato ai sensi dell', comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, anche qualora tale soglia sia raggiunta sommando una pluralità di violazioni compiute nell'arco di cinque anni;
b) da parte dell'AGCM, l'irrogazione, a seguito di violazioni reiterate, di sanzioni amministrative pecuniarie in applicazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. La violazione si considera reiterata al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
c) da parte del GPDP, l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori al 5 per cento del massimo edittale ai sensi dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 166, commi 1 e 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) da parte dell'ADM:
1) la revoca dell'autorizzazione fiscale rilasciata ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
2) l'irrogazione di sanzioni ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per violazioni di rilevanza penale;
3) l'irrogazione di sanzioni ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per il mancato assolvimento dell'obbligazione tributaria relativa al versamento dell'accisa afferente al gas naturale, nel caso in cui l'inadempimento sia reiterato per almeno sei volte in due anni o l'importo dell'accisa non versata sia almeno pari al 50 per cento dell'importo annualmente dovuto nell'arco di due anni.
6. Non sono oggetto di segnalazione al Ministero le violazioni e le condotte irregolari di cui al comma 5, per le quali:
a) l'ARERA abbia approvato la proposta di impegni assunti dall'impresa di vendita in applicazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 93 del 2011;
b) l'AGCM non abbia applicato o abbia ridotto la sanzione amministrativa in attuazione del programma di trattamento favorevole di cui all'articolo 15-bis della legge n. 287 del 1990;
c) il GPDP abbia definito il procedimento ai sensi dell'articolo 166, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;
d) l'ADM abbia riscontrato l'avvenuto ravvedimento ai sensi degli articoli 13 e 13-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997 o il ricorso a ogni altro istituto deflattivo del contenzioso previsto dalla normativa vigente.
7. Il Ministero, riscontrata la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui al comma 4, comunica all'impresa di vendita, ai sensi dell' della legge n. 241 del 1990, l'avvio del procedimento di esclusione, dandone informazione all'ARERA e, nei casi di cui al comma 4, lettera e), anche alle altre Autorità interessate, trasmettendo tempestivamente a tali Autorità eventuali memorie e documenti presentati dall'impresa di vendita nel corso del procedimento. La comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, oltre a quanto previsto dall' della legge n. 241 del 1990, indica:
a) il motivo dell'esclusione;
b) un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a novanta giorni per l'esercizio dei diritti di cui all' della legge n. 241 del 1990;
c) che, in caso di mancata presentazione di memorie e documenti nei termini assegnati, si procede all'esclusione dall'Elenco venditori;
d) il termine finale di adozione del provvedimento.
8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7, lettera b), o qualora le memorie o i documenti presentati dall'impresa di vendita siano insufficienti, il Ministero, sentite le Autorità interessate per le cause di esclusione di cui al comma 4, lettera e), che si esprimono entro quarantacinque giorni dalla richiesta di parere, adotta, entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento motivato di esclusione dell'impresa di vendita dall'Elenco venditori e annota tale provvedimento nell'Elenco medesimo, dandone comunicazione all'ARERA e al Gestore del SII. Nel caso di archiviazione del procedimento di esclusione, il provvedimento di archiviazione è comunicato all'impresa di vendita interessata, all'ARERA e, nei casi di cui al comma 4, lettera e), anche alle altre Autorità interessate.
9. La cancellazione o l'esclusione dall'Elenco venditori comporta, ai sensi dell', comma 2, l'impossibilità di svolgere l'attività di vendita al dettaglio di gas naturale e di stipulare nuovi contratti di fornitura di gas naturale con i clienti finali, nonché la risoluzione dei contratti in essere. I clienti rimasti senza fornitore ai sensi del primo periodo sono riforniti nell'ambito dei servizi di ultima istanza.
10. Fermo restando quanto previsto ai commi 11 e 12, l'impresa di vendita esclusa per una delle cause di cui al comma 4, le imprese appartenenti al medesimo gruppo di quella esclusa ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e i rappresentanti legali di tali imprese non possono presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi due anni dalla data di adozione del provvedimento di esclusione dall'Elenco venditori.
11. L'impresa di vendita esclusa per la perdita del requisito di cui all', comma 1, può esercitare l'attività di vendita di gas naturale esclusivamente tramite reti isolate, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui agli . Nei casi di cui al primo periodo, l'impresa di vendita, le imprese appartenenti al medesimo gruppo ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e i rappresentanti legali di tali imprese non possono presentare una nuova domanda di iscrizione per l'esercizio dell'attività di vendita di gas tramite reti diverse dalle reti isolate prima che siano decorsi due anni dalla data di adozione del provvedimento di esclusione.
12. L'impresa di vendita esclusa per la perdita del requisito di cui all', comma 2, può esercitare l'attività di vendita di gas naturale tramite reti isolate e a clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale dei gasdotti, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui agli . Nei casi di cui al primo periodo, l'impresa di vendita, le imprese appartenenti al medesimo gruppo ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e i rappresentanti legali di tali imprese non possono presentare una nuova domanda di iscrizione per l'esercizio dell'attività di vendita di gas tramite reti diverse dalle reti isolate e per l'esercizio dell'attività vendita a clienti finali non direttamente connessi alla rete nazionale dei gasdotti prima che siano decorsi due anni dalla data di adozione del provvedimento di esclusione.
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