Art. 4

Requisiti di onorabilità

In vigore dal 4 lug 2025
1. Gli amministratori, i legali rappresentanti e i sindaci delle imprese di vendita non devono: a) trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile; b) essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile, dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal titolo IX del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro II del codice penale. 2. I soggetti che, per le imprese di vendita, sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'articolo 85 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non devono essere destinatari degli effetti delle misure di prevenzione di cui all'articolo 67 del medesimo codice. 3. Le imprese di vendita non devono essere: a) in stato di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta oppure sottoposte ad altra procedura con finalità liquidatoria o a una procedura finalizzata alla dichiarazione di una di tali situazioni; b) nello stato di concordato preventivo, salvo se in condizioni di continuità aziendale, oppure sottoposte a una procedura finalizzata alla dichiarazione dello stesso. 4. I commi 1, 2 e 3 si applicano, ai fini dell'iscrizione dell'impresa di vendita nell'Elenco venditori, anche alle imprese che esercitano attività di direzione e coordinamento sull'impresa medesima ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile nonché a ogni impresa di vendita di gas naturale ai clienti finali appartenente allo stesso gruppo ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile. 5. Il titolare del trattamento dei dati personali è autorizzato a trattare i dati personali relativi alle condanne penali, ai reati, a connesse misure di sicurezza o a misure di prevenzione ai sensi dell' del regolamento (UE) 2016/679, nei limiti e per le finalità previsti dal presente regolamento.
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