Art. 7
Permanenza nell'Elenco venditori
In vigore dal 4 lug 2025
1. L'impresa di vendita iscritta nell'Elenco venditori, in caso di perdita di uno dei requisiti di cui agli o 5, comma 1, ne dà comunicazione al Ministero entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento e qualora, entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, comunichi il recupero del requisito carente, permane nell'Elenco venditori senza soluzione di continuità. Il termine per comunicare il recupero di cui al primo periodo è di centottanta giorni qualora si tratti del requisito di onorabilità di cui all', comma 1.
2. L'impresa di vendita comunica ogni tre anni al Ministero, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la permanenza dei requisiti di cui agli , comma 1.
3. Il Gestore del SII comunica al Ministero e all'ARERA l'elenco delle imprese di vendita che:
a) non hanno servito almeno un cliente finale nell'anno di riferimento;
b) si trovano in una delle ipotesi di cui all', comma 2.
4. La lettera a) del comma 3 non si applica alle imprese di vendita che esercitano la propria attività esclusivamente tramite reti isolate nonché a quelle che esercitano attività di vendita esclusivamente a clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale dei gasdotti.
Storico versioni
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