Art. 11

Disposizioni finali

In vigore dal 4 lug 2025
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministero, adottato previo parere del GPDP, sono stabiliti: a) i modelli per la presentazione della domanda di iscrizione e dei documenti richiesti, nonché le modalità tecniche di gestione e pubblicazione dell'Elenco venditori; b) le modalità delle segnalazioni previste dall', comma 5; c) i criteri tecnici e le modalità per lo svolgimento dei controlli previsti dall'. 2. Con il decreto adottato ai sensi del comma 1 sono, altresì, individuati le informazioni e i dati forniti dalle imprese di vendita che sono resi pubblici nell'Elenco venditori. È, inoltre, data pubblicità nell'Elenco venditori: a) della certificazione annuale del bilancio di esercizio eventualmente presentata dall'impresa, sia che a tale certificazione sia obbligata dalla legge, sia che l'abbia predisposta volontariamente; b) dei provvedimenti di esclusione di cui all'; c) degli impegni assunti dalle imprese di vendita e approvati dall'ARERA ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 93 del 2011; d) della tipologia di gas naturale oggetto di vendita e dell'indicazione relativa alle modalità di distribuzione per il tramite di una rete connessa alla rete nazionale di trasporto o per il tramite reti isolate. 3. Con provvedimento dell'ARERA, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuate le specifiche procedure finalizzate a garantire le comunicazioni di cui all', comma 3. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 maggio 2025 Il Ministro: Pichetto Fratin Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1738
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ambiente.energetica.ministero.sicurezza:decreto:2025-05-19;85#art-11

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo