Art. 10
Disposizioni transitorie
In vigore dal 4 lug 2025
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2012.
2. Le imprese di vendita che, alla data di entrata in vigore del decreto adottato ai sensi dell', comma 1, risultano inserite nell'elenco di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2011 sono provvisoriamente iscritte nell'Elenco venditori. Della provvisorietà dell'iscrizione ai sensi del primo periodo è data evidenza nell'Elenco venditori.
3. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui all', comma 1, le imprese di cui al comma 1 del presente articolo attestano, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da presentare al Ministero, il possesso dei requisiti di cui agli , comma 1, del presente regolamento, fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo e agli , comma 4, e 5, comma 3.
4. Il responsabile del procedimento, ai fini della permanenza nell'Elenco venditori delle imprese di cui al comma 1, verifica la dichiarazione presentata ai sensi del comma 3, nel rispetto della procedura di cui all'.
5. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 entro il termine ivi previsto comporta la cancellazione dall'Elenco venditori.
6. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, le imprese di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore del presente regolamento operano nella forma di società di persone o di consorzi diversi da quelli di cui all', comma 1, lettera d), ovvero hanno un capitale sociale inferiore a 100.000 euro, salve le deroghe di cui all', comma 3, si adeguano alle disposizioni di cui all', comma 1, o all', comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il mancato adeguamento nel termine di cui al primo periodo è causa di cancellazione dall'Elenco venditori.
7. Entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui all', comma 1, le imprese distributrici di cui all', comma 3, lettera e), che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano transitoriamente l'attività di vendita a clienti finali presentano domanda di iscrizione all'Elenco venditori ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo per la prosecuzione dell'attività.
Storico versioni
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