Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 4 lug 2025
1. Con il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 164 del 2000, sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale, di seguito «Elenco venditori», nonché per la relativa esclusione o cancellazione.
2. L'iscrizione e la permanenza nell'Elenco venditori costituiscono titolo abilitativo per lo svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali.
3. Sono tenute all'iscrizione nell'Elenco venditori:
a) le imprese di vendita che svolgono la propria attività per il tramite di una rete di distribuzione connessa alla rete nazionale dei gasdotti;
b) le imprese di vendita che svolgono la propria attività direttamente per connessione alla rete nazionale dei gasdotti;
c) le imprese di vendita che svolgono la propria attività tramite reti isolate;
d) le imprese distributrici autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente l'attività di vendita ai clienti finali di gas naturale nell'area di loro operatività ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 164 del 2000;
e) le imprese distributrici che svolgono transitoriamente l'attività di vendita a clienti finali nell'area di loro operatività nel caso di reti di distribuzione alimentate da serbatoi di GNL che servono reti locali di distribuzione non collegate nè direttamente nè indirettamente alla rete nazionale dei gasdotti.
4. Alle imprese di cui al comma 3, lettere d) ed e), del presente articolo non si applicano gli , commi 3 e 4, lettere a), b) e c), 11 e 12.
5. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i consorzi di clienti finali che si approvvigionano di gas per l'esclusivo utilizzo dei consorziati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ambiente.energetica.ministero.sicurezza:decreto:2025-05-19;85#art-2