Capo IV

Art. 23

Corsi di aggiornamento professionale

In vigore dal 13 lug 2024
1. Il Ministero del turismo autorizza le regioni e le province autonome, ovvero gli enti accreditati e in convenzione con i medesimi enti territoriali in cui è stabilita la sede di svolgimento del corso, ad organizzare e svolgere corsi di aggiornamento professionale, che consistono in attività formative, dal contenuto teorico e pratico, nelle materie oggetto di esame di cui all' e di specializzazione di cui all' del presente regolamento. Le attività di aggiornamento sono dirette all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze comprovate in sede di abilitazione e di verifica finale in caso di specializzazione, all'acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali delle guide turistiche. 2. I corsi di aggiornamento sono tenuti da docenti ed esperti delle materie oggetto del corso individuati dai soggetti autorizzati allo svolgimento. La partecipazione ai corsi è ammessa indipendentemente dal luogo di residenza della guida turistica. 3. Le guide turistiche sono tenute a frequentare almeno cinquanta ore di formazione mediante uno o più corsi di aggiornamento ogni tre anni. Il professionista impossibilitato a frequentare il corso di aggiornamento a causa di malattia o altro comprovato motivo di forza maggiore è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento. 4. L'obbligo di aggiornamento si intende adempiuto anche mediante il perfezionamento di un corso di specializzazione ai sensi dell', comma 6 del presente regolamento. 5. Le guide turistiche che hanno adempiuto l'obbligo di aggiornamento sono tenute a darne comunicazione al Ministero del turismo attraverso la piattaforma, trasmettendo idonea attestazione di frequenza, ai fini dell'aggiornamento delle informazioni contenute nell'elenco nazionale.
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