Capo V
Art. 27
Applicazione delle sanzioni
In vigore dal 13 lug 2024
1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall', commi 5, 6 e 7, della legge 13 dicembre 2023, n. 190, sono irrogate dai comuni competenti per l'accertamento del fatto illecito ai sensi degli articoli che precedono, anche attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai sensi delle disposizioni che precedono deve essere eseguito in favore dei comuni competenti all'accertamento e all'irrogazione delle rispettive sanzioni.
Storico versioni
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