Capo V
Art. 24
Modalità di accertamento delle violazioni previste dall'articolo 12, commi 1, 2 e 4 della legge 13 dicembre 2023, n. 190
In vigore dal 13 lug 2024
1. Le violazioni delle prescrizioni stabilite dai commi 1, 2 e 4 dell' della legge 13 dicembre 2023, n. 190, sono accertate dai comuni competenti in base al luogo in cui è commesso il fatto illecito, anche attraverso gli organi di polizia locale, e da ogni altro soggetto autorizzato secondo la normativa vigente.
2. Le violazioni dei divieti prescritti dai commi 1 e 2 del citato sono accertate tramite l'utilizzo di strumentazione preposta alla scansione del codice univoco di identificazione rilasciato alla guida turistica, anche temporanea, e con ogni altro mezzo idoneo a verificare l'effettiva iscrizione della guida turistica nell'elenco nazionale istituito presso il Ministero del turismo.
3. Il personale in servizio presso gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, segnala le eventuali violazioni dei divieti prescritti dai commi 1, 2 e 4 dell' della legge 13 dicembre 2023, n. 190, ai competenti organi di polizia locale per i conseguenti accertamenti e l'eventuale irrogazione delle sanzioni.
Storico versioni
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