Capo V
Art. 25
Modalità di accertamento delle violazioni previste dall'articolo 12, comma 3 della legge 13 dicembre 2023, n. 190
In vigore dal 13 lug 2024
1. L'accertamento della violazione del divieto di avvalersi di guide turistiche non iscritte nell'elenco nazionale, prescritto dal comma 3 dell' della legge 13 dicembre 2023, n. 190, è demandato ai comuni competenti in base al luogo di esecuzione della prestazione professionale della guida turistica, anche attraverso gli organi di polizia locale e in raccordo con le autorità di pubblica sicurezza, nonché ad ogni altro soggetto autorizzato in virtù della normativa vigente.
2. Qualora la violazione del divieto di cui al comma precedente sia commessa attraverso l'offerta di visite guidate da remoto e servizi analoghi, la competenza per l'accertamento del fatto illecito, se non può essere determinata ai sensi del comma 1, appartiene al comune del territorio nazionale che per primo abbia provveduto a registrare la notizia dell'illecito amministrativo, in raccordo con le autorità di pubblica sicurezza, nonché ad ogni altro soggetto autorizzato in virtù della normativa vigente.
Storico versioni
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