Capo IV

Art. 21

Destinatari

In vigore dal 13 lug 2024
1. Sono ammesse a frequentare i corsi di specializzazione e di aggiornamento previsti dal presente regolamento le guide turistiche iscritte nell'elenco nazionale tenuto dal Ministero del turismo ai sensi del Capo II del presente regolamento. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le guide turistiche già abilitate all'esercizio della professione in una o più regioni alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2023, n. 190, si considerano specializzate con riferimento all'ambito territoriale per il quale hanno già conseguito l'abilitazione, a condizione che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'elenco nazionale. 3. Nelle more della realizzazione della piattaforma informatica per la tenuta dell'elenco nazionale, ai sensi dell' del presente regolamento, la domanda di iscrizione di cui al comma precedente viene presentata dalla guida turistica già abilitata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale, tra l'altro, vanno indicate le conoscenze linguistiche attestate dal titolo già posseduto, ai fini dell'annotazione nell'elenco nazionale.
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