Capo III

Art. 18

Modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della formazione complementare

In vigore dal 13 lug 2024
1. Ai fini dell'esercizio in maniera stabile dell'attività di guida turistica da parte dei soggetti di cui al precedente , in alternativa alla prova attitudinale di cui al precedente , è prevista, a scelta del richiedente, la misura compensativa del tirocinio di adattamento eventualmente accompagnato dalla formazione complementare. 2. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio della professione sotto il controllo e la responsabilità di un professionista abilitato, che cura l'apprendimento delle conoscenze specifiche della professione avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei. Ciascuna guida turistica regolarmente iscritta all'elenco nazionale, abilitata da almeno tre anni, può assumere la responsabilità del tirocinio comunicando al Ministero del turismo la propria disponibilità. Sulla base delle candidature pervenute, il Ministero del turismo predispone un apposito elenco nell'ambito del quale designa la guida turistica responsabile del tirocinio, su proposta del richiedente. Il responsabile del tirocinio, in apposita sezione della piattaforma, comunica la data di inizio dell'attività e le generalità del tirocinante. È richiesta la partecipazione del tirocinante ad almeno due visite guidate per ciascun mese di tirocinio. 3. La formazione complementare è erogata tramite corsi autorizzati dal Ministero del turismo, concernenti le materie di cui al precedente , comma 4. 4. Il tirocinio di adattamento ha una durata determinata dal Ministero del turismo fino a un massimo di ventiquattro mesi. Ai sensi dell' del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il Ministero del turismo, provvedendo su specifica istanza dell'interessato, può ridurre la durata del tirocinio di adattamento, previa valutazione delle conoscenze, abilità e competenze attestate dal richiedente e acquisite nel corso dell'esperienza professionale maturata, nonché della formazione complementare ricevuta ai sensi del precedente comma 3. 5. Il tirocinio di adattamento è oggetto di valutazione finale da parte del Ministero del turismo, sulla base della formazione complementare certificata e di una relazione redatta dal professionista responsabile, in cui è illustrata l'attività svolta dal tirocinante e i risultati conseguiti ed è espresso un parere sull'idoneità allo svolgimento dell'attività di guida turistica. Il Ministero del turismo esprime la valutazione finale entro trenta giorni dalla ricezione della relazione redatta dal professionista responsabile del tirocinio e, in caso di esito favorevole, iscrive automaticamente il professionista nell'elenco nazionale. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio di adattamento può essere integrato o ripetuto su istanza dell'interessato.
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