Capo III

Art. 13

Esercizio della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti in Stati membri dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e in Svizzera

In vigore dal 13 lug 2024
1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera in possesso della qualifica per lo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia: a. su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell' del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; b. in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o in Svizzera, previa eventuale integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli del decreto legislativo n. 206 del 2007, consistente, a scelta del richiedente, nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana o, in alternativa, nel compimento di un tirocinio di adattamento. In questo caso il Ministero del turismo, previa istanza dell'interessato, si esprime in ordine alle modalità di svolgimento della misura compensativa, ove ritenuta necessaria.
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