Capo III

Art. 16

Modalità di svolgimento della prova attitudinale

In vigore dal 13 lug 2024
Modalità di svolgimento della prova attitudinale 1. Nel caso in cui il Ministero del turismo esprimendosi ai sensi del precedente , comma 1, lettera b) lo ritenga necessario, la qualifica professionale di guida turistica è riconosciuta, in alternativa al tirocinio di adattamento di cui al successivo , previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, indetta dal Ministero del turismo con bando pubblicato sul proprio sito internet istituzionale con cadenza almeno annuale. La prova attitudinale consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte ad accertare la professionalità del candidato e a verificare le sue conoscenze professionali nelle materie di cui al successivo comma 4 e le sue conoscenze linguistiche. Qualora il richiedente, alla luce del pregresso percorso di studio e formazione o dell'esperienza professionale maturata, dia prova documentata della conoscenza di una o più delle materie oggetto della prova attitudinale, da produrre contestualmente alla domanda di riconoscimento della qualifica professionale, il Ministero del turismo ne tiene conto ai fini dell'eventuale riduzione del contenuto della prova da svolgere. 2. Il bando di cui al comma 1 indica le modalità ed i termini di presentazione della domanda di ammissione alla prova, i documenti da allegare, nonché le modalità del versamento, da parte del candidato, del contributo per le spese di espletamento della procedura di esame, il cui importo è stabilito dall' del presente regolamento. 3. La prova attitudinale consiste in un esame scritto e in uno orale, per ciascuno dei quali può essere assegnato un punteggio massimo pari a 40 punti, intendendosi la stessa prova superata se il candidato riporta in ciascun esame un punteggio pari o superiore a 25 punti. 4. La prova scritta, in lingua italiana, consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla e/o domande a risposta aperta in una o più delle seguenti materie: a. storia dell'arte; b. geografia; c. storia; d. archeologia; e. diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell'offerta turistica; f. disciplina dei beni culturali e del paesaggio. 5. La prova orale consiste in un colloquio, in lingua italiana, sulle materie oggetto della prova scritta e valuta la capacità di comunicazione, la conoscenza e l'approfondimento dei contenuti nonché la conoscenza di almeno una lingua straniera a scelta del richiedente in un grado non inferiore al livello di competenza B2. Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che rientrano nell'ipotesi prevista dall', comma 1, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2023, n. 190.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.turismo:decreto:2024-06-26;88#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo