Capo III
Art. 17
Commissione esaminatrice
In vigore dal 13 lug 2024
1. La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Ministero del turismo ed è composta da cinque membri effettivi, incluso il presidente, in possesso di comprovata qualificazione nelle materie oggetto di esame.
2. È fatta salva la possibilità di nominare sottocommissioni di esame, nonché membri supplenti.
3. La commissione, prima dello svolgimento delle prove, fissa i criteri per l'assegnazione dei punteggi e le modalità di valutazione delle stesse.
4. L'incarico di componente della commissione dà diritto al compenso previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Storico versioni
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