Capo III
Art. 14
Libera prestazione del servizio di guida turistica
In vigore dal 13 lug 2024
Libera prestazione del servizio
di guida turistica
1. I soggetti di cui all', comma 1, lettera a), hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia su base temporanea ed occasionale in regime di libera prestazione di servizi, alle condizioni indicate ai seguenti commi.
2. Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione del servizio di guida turistica.
3. Fermo restando quanto previsto dall', comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l'attività di guida turistica svolta per non più di sessanta giorni annui, e comunque per non più di venti giorni continuativi, indipendentemente dal numero di turisti accompagnati, è considerata avente carattere temporaneo e occasionale.
4. Prima di avviare l'esercizio in forma temporanea ed occasionale della prestazione, il professionista interessato dichiara al Ministero del turismo, mediante procedura on line disponibile nella sezione dedicata del sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it, la propria intenzione di entrare in Italia per svolgervi l'attività di guida turistica, specificandone i singoli periodi. La dichiarazione viene presentata all'atto della prima prestazione e ha validità di dodici mesi. Il Ministero del turismo rilascia a ciascun professionista un codice univoco temporaneo da esibire su richiesta dei soggetti autorizzati all'esercizio delle funzioni di controllo.
5. Il Ministero del turismo dispone gli opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi dei commi precedenti, anche avvalendosi delle modalità previste dal Capo V del presente regolamento.
Storico versioni
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