Capo I
Art. 3
Prove di esame
In vigore dal 13 lug 2024
1. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di guida turistica deve accertare la professionalità del candidato.
2. Le prove di esame consistono in una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica.
3. Per ogni prova può essere assegnato un punteggio massimo pari a 40 punti e la prova si intende superata se il candidato ha riportato un punteggio pari o superiore a 25 punti.
4. La prova scritta, in lingua italiana, consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla e/o domande a risposta aperta nelle seguenti materie:
a. storia dell'arte;
b. geografia;
c. storia;
d. archeologia;
e. diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell'offerta turistica;
f. disciplina dei beni culturali e del paesaggio.
5. Alla prova orale e alla prova tecnico-pratica sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 25 punti nella prova scritta.
6. La prova orale valuta la capacità di comunicazione, la conoscenza e l'approfondimento dei contenuti e consiste in un colloquio, in lingua italiana, sulle materie oggetto della prova scritta, nonché nella verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera scelta dal candidato al momento della presentazione della domanda in un grado non inferiore al livello di competenza B2. Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che rientrano nell'ipotesi prevista dall', comma 1, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2023, n. 190.
7. La prova tecnico-pratica valuta le competenze pratiche della guida turistica, la capacità di condurre visite guidate e fornire informazioni pertinenti e consiste nella simulazione di una visita guidata in lingua italiana e nella lingua straniera di cui al comma precedente.
8. L'abilitazione si intende conseguita solo se sono superate tutte le prove previste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.turismo:decreto:2024-06-26;88#art-3