Capo I

Art. 1

Requisiti per la partecipazione all'esame nazionale di abilitazione

In vigore dal 13 lug 2024
IL MINISTRO DEL TURISMO Visto l'articolo 117, commi 2, lettera e), 3 e 4, della Costituzione, che disciplina il riparto di competenze legislative, rispettivamente, in materia di «tutela della concorrenza», «professioni» e turismo; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l', comma 3, che consente al Ministro di adottare, con decreto ministeriale, regolamenti nelle materie di competenza; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l' concernente l'istituzione del Ministero del turismo; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021; Visto, in particolare, l', del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 recante «Nomina dei ministri», con il quale la sen. Daniela Garnero Santanchè, tra gli altri, è stata nominata Ministro del turismo; Visto il decreto-legge del 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale»; Visto l'articolo 57, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per il quale: «Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come successivamente modificata ed integrata; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell' della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013», e in particolare l'; Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Vista la decisione del Consiglio Economia e Finanza (ECOFIN) del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio stesso con nota prot. n. LT161/21 del 14 luglio 2021, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); Vista in particolare, la Missione 1, Componente 3 «Turismo e cultura», Riforma 4.1 «Ordinamento delle professioni delle guide turistiche» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finalizzata a regolamentare i principi fondamentali della professione di guida turistica e a standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale; Vista la legge 13 dicembre 2023, n. 190 recante «Disciplina della professione di guida turistica», ed in particolare gli ; Ritenuto di procedere, in attuazione dell', comma 3, della legge 13 dicembre 2023, n. 190, all'individuazione delle ulteriori materie dell'esame nazionale di abilitazione, oltre quelle di cui al comma 1 del citato articolo, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento dell'esame; Ritenuto di procedere, in attuazione dell', comma 1, della legge 13 dicembre 2023, n. 190, all'istituzione dell'elenco nazionale delle guide turistiche, alla iscrizione nel quale è subordinato l'esercizio della professione sul territorio nazionale; Ritenuto di procedere, in attuazione dell', comma 7, lettera a) della legge 13 dicembre 2023, n. 190, a stabilire le condizioni alle quali la prestazione della guida turistica possa essere considerata temporanea e occasionale, nonché le modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo i criteri previsti dall', comma 3, del decreto legislativo n. 206 del 2007, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto; Sentito sul punto il Ministro per gli affari europei, il Sud le politiche di coesione e il PNRR; Ritenuto altresì di procedere, in attuazione dell', comma 7, lettera b) della legge 13 dicembre 2023, n. 190, a stabilire le modalità di svolgimento delle misure compensative, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica; Ritenuto di procedere, in attuazione dell', comma 4, e dell', comma 2, della citata legge 13 dicembre 2023, n. 190, alla definizione degli ambiti e delle modalità di specializzazione e di aggiornamento per la professione di guida turistica, nonché delle modalità di iscrizione delle guide turistiche già abilitate in una o più regioni nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale relative alle specializzazioni territoriali; Sentiti sul punto i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale; Ritenuto di procedere, in attuazione dell' della legge 13 dicembre 2023, n. 190, alla regolamentazione delle funzioni di controllo e irrogazione delle sanzioni amministrative riguardanti lo svolgimento della professione di guida turistica da parte dei soggetti autorizzati; Ritenuto di procedere, in attuazione dell', comma 2, della legge 13 dicembre 2023, n. 190, alla determinazione del contributo a carico dei soggetti interessati alla partecipazione all'esame di abilitazione, nonché dei contributi a carico dei soggetti richiedenti il rilascio del tesserino professionale, dei cittadini UE ed extra UE chiamati a sostenere la prova attitudinale e delle guide turistiche interessate a conseguire ulteriori specializzazioni; Sentito sul punto il Ministero dell'economia e delle finanze; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, nella seduta del 30 maggio 2024, in relazione all'attuazione dei citati della legge 13 dicembre 2023, n. 190; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 giugno 2024; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 17039/24 del 7 giugno 2024. Adotta il seguente regolamento: Requisiti per la partecipazione all'esame nazionale di abilitazione 1. Per partecipare all'esame di abilitazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: a. aver compiuto la maggiore età; b. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia; c. godere dei diritti civili e politici; d. non aver subito condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti per reato doloso per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto; e. non avere riportato condanne, anche non definitive, o l'applicazione della pena su richiesta delle parti per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione degli stessi, ai sensi degli del Codice penale; f. aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità, oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento; 2. I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda previsto dal bando di cui all'.
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