Capo I

Art. 2

Procedura per il conseguimento dell'abilitazione

In vigore dal 13 lug 2024
Procedura per il conseguimento dell'abilitazione 1. Il Ministero del turismo, mediante bando pubblicato sul proprio sito istituzionale, con cadenza almeno annuale, organizza sessioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica secondo le modalità previste dal presente Capo. 2. Il bando di cui al comma 1 indica le modalità ed i termini di presentazione della domanda. 3. Il medesimo bando prevede, altresì, le modalità del versamento, da parte del candidato, del contributo per le spese di espletamento delle procedure di esame il cui importo è stabilito al successivo .
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