Art. 8

Modalità di determinazione e quantificazione dei contributi

In vigore dal 6 dic 2023
Modalità di determinazione e quantificazione dei contributi 1. Il contributo attribuibile ai sensi dell', comma 1, è quantificato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno ed è erogato compatibilmente con la disponibilità di cassa e nel rispetto delle norme di contabilità pubblica. 2. Qualora, in funzione dei servizi ammissibili a contributo, le risorse disponibili non siano sufficienti, si procede alla riduzione del contributo in proporzione all'ammontare spettante a ciascun beneficiario. 3. Il diritto al contributo per il beneficiario è comprovato annualmente con l'acquisizione di idonea documentazione secondo le modalità definite con apposito decreto della Direzione generale. 4. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a condizione che, a consuntivo dell'annualità di riferimento, siano rispettati dai beneficiari i requisiti previsti dal presente regolamento.
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