Art. 5
Oggetto e destinazione del contributo
In vigore dal 6 dic 2023
1. Il contributo è destinato alle imprese che presentino domanda per l'ottenimento dei contributi, contenente un piano previsionale di imbarco di veicoli per l'annualità successiva su tratte marittime oggetto di incentivazione.
2. Per la quantificazione del numero di imbarchi oggetto del contributo devono essere individuati come singola unità imbarcata gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiori alle 3,5 t. quali autocarri, rimorchi, semirimorchi, macchine operatrici semoventi e trattori stradali. Sono individuati come due unità di carico i complessi stradali veicolari quali autotreni e autoarticolati. Il trasporto delle bisarche è incentivato in alternativa o individuando l'autoveicolo o il complesso veicolare imbarcato trasportante veicoli stradali oppure i singoli veicoli stradali direttamente imbarcati. Le equivalenze alla singola unità di carico imbarcata di tutte le tipologie di veicoli stradali trasportati sulle bisarche o direttamente imbarcati sono individuate nell'Allegato B al presente regolamento.
3. Le domande per ottenere i contributi sono corredate da una lettera di impegno dell'Impresa a dotarsi di sistemi digitali adeguati e idonei a interfacciarsi con il Soggetto gestore per le rendicontazioni secondo le modalità individuate con apposito decreto adottato dalla Direzione generale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2023-10-11;166#art-5