Art. 6

Criteri per la determinazione del contributo

In vigore dal 6 dic 2023
1. Al beneficiario è riconosciuto, per ogni imbarco effettuato, un contributo proporzionale al percorso stradale evitato come quantificato nell'Allegato A. L'ammontare del contributo massimo chilometrico tiene conto della differenza esistente tra i costi esterni originati dal trasporto stradale e quelli del trasporto via mare. Il contributo unitario calcolato per ogni annualità è dato dal rapporto fra l'ammontare del finanziamento disponibile per l'annualità di riferimento e la sommatoria di tutte le unità per chilometro di percorso stradale evitato. 2. L'individuazione della differenza fra i costi esterni prodotti dal trasporto stradale e quello via mare, in base ai quali è determinata l'entità massima della compensazione unitaria, avviene in conformità ai criteri definiti dalla Commissione europea in materia di costi esterni dei trasporti. 3. L'importo del contributo unitario chilometrico non può superare il 50 per cento del differenziale fra i costi esterni prodotti dal trasporto stradale e quello via mare. Il contributo unitario massimo, ai sensi del comma 2, è quantificato in 30 centesimi di euro per veicolo per chilometro di percorso stradale evitato. 4. L'importo totale del contributo erogato al beneficiario non può superare il 30 per cento dei costi sostenuti per i servizi marittimi. 5. Per ciascuna delle rotte marittime ammissibili al contributo il tratto chilometrico stradale evitato è individuato ai sensi dell'.
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