Art. 3

Soggetto gestore

In vigore dal 6 dic 2023
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonché l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui al presente regolamento sono svolti dal Soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalità e nei termini di cui ad apposito accordo di servizio stipulato con il Ministero. 2. Il Soggetto gestore: a) collabora con il Ministero per la predisposizione delle procedure di accesso ai contributi; b) fornisce assistenza tecnica al Ministero e ai beneficiari; c) realizza la gestione operativa dei provvedimenti adottati nel rispetto del presente regolamento, ivi comprese tutte le attività di informatizzazione e archiviazione dei dati, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione generale; d) fornisce assistenza tecnica al Ministero nella fase di chiusura delle attività relative a tali contributi; e) monitora l'andamento dei procedimenti e dei loro effetti sul settore; f) svolge le attività di controllo, sulla base delle specifiche fornite dalla Direzione generale. 3. Gli oneri derivanti dall'accordo previsto dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all', nel limite massimo annuo dell'1,5 per cento e, comunque, sono definiti in base a uno specifico preventivo che tenga conto, per il personale impiegato, delle giornate/uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili, debitamente suddivise nelle componenti di costo diretto, costo gestionale e costo aziendale, per i costi direttamente imputabili all'esecuzione delle attività, della spesa da sostenere, per le componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti previa presentazione e approvazione di apposita rendicontazione redatta secondo le specifiche contenute nell'accordo di servizio medesimo in conformità al preventivo di cui al primo periodo. 4. Il Ministero esercita le funzioni decisoria, di iniziativa, di vigilanza e di controllo, in ordine alle attività espletate dal Soggetto gestore. A tal fine, quest'ultimo assicura la massima collaborazione, tempestività, diligenza e serietà nell'adempimento delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero sulle attività tecniche e istruttorie relative alle procedure di cui è responsabile.
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Soggetto gestore (Art. 3 Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - «Sea Modal Shift».) — Testo vigente | Portale Normativo