Art. 1
Definizioni
In vigore dal 6 dic 2023
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini», il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attributi per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 52;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l', comma 647, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
Visto l', comma 649, della legge n. 208 del 2015, che demanda ad apposito regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 647 dell' della legge n. 208 del 2015 da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto l', comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che autorizza la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per le finalità di cui all', comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Visto l', comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che, per le finalità di cui al predetto , comma 647 della legge n. 208 del 2015, autorizza la spesa di ulteriori 19,5 milioni di euro per l'anno 2022, fermo restando quanto previsto dall', comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 settembre 2017, n. 176, concernente «Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, commisurazione degli aiuti, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Marebonus»;
Vista la decisione C 3645 final del 30 maggio 2023, con la quale la Commissione europea ha autorizzato l'aiuto di Stato SA.104156 (2023/N) - Incentivo Sea Modal Shift Italia -- regime per incentivare l'utilizzo del trasporto intermodale strada-mare a corto raggio, a seguito di regolare notifica elettronica effettuata in data 17 marzo 2023;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 34985 del 11 agosto 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 settembre 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 9251 del 9 ottobre 2023;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) «Direzione generale»: la Direzione generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità del Ministero;
c) «Soggetto gestore»: la società RAM, logistica, infrastrutture e trasporti S.p.A., soggetto incaricato dal Ministero delle attività di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio dell'intervento;
d) «Imprese»: imprese, raggruppamenti, temporanei o permanenti, di imprese o società, anche costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, aventi sede legale nel territorio dello Spazio economico europeo o in uno degli Stati membri dell'Unione europea che, al fine di effettuare servizi di trasporto merci per conto di terzi, utilizzano servizi marittimi Ro-Ro o Ro-Pax su rotte intracomunitarie;
e) «Servizi marittimi Ro-Ro»: i servizi offerti da navi munite di specifiche attrezzature che le rendono atte prevalentemente al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco e sbarco degli stessi sulle proprie ruote e con imbarco di un numero limitato di passeggeri;
f) «Servizi marittimi Ro-Pax»: i servizi offerti da navi munite di specifiche attrezzature che le rendono atte anche al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco e sbarco degli stessi sulle proprie ruote e con prevalente imbarco di passeggeri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2023-10-11;166#art-1