Art. 10

Attività istruttoria

In vigore dal 6 dic 2023
1. Le domande di ammissione sono sottoposte, rispettando l'ordine cronologico di presentazione, a una istruttoria di ammissibilità, al fine di valutare la sussistenza di tutte le condizioni previste dal presente regolamento. L'attività istruttoria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, è svolta dal Soggetto gestore. 2. L'ammissione al contributo è notificata alle imprese ammesse al contributo dal Ministero via posta elettronica certificata, all'esito della comunicazione delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal Soggetto gestore e conclusasi con esito positivo.
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