Art. 13
Cumulo del contributo
In vigore dal 6 dic 2023
1. Nel caso di coesistenza, per le medesime finalità, di altri interventi di natura pubblica, europei, statali, regionali ed enti locali, la contribuzione complessiva non può eccedere per ciascun beneficiario:
a) il 30 per cento del costo medio del trasporto marittimo per la specifica rotta;
b) il 50 per cento del differenziale fra il trasporto stradale e quello marittimo, dei costi esterni per esternalità negative per unità di massa di merce trasportata sulla specifica rotta ed equivalente tratto stradale secondo la tabella dell'Allegato A.
2. Il Ministero, avvalendosi del Soggetto gestore, sulla base delle rendicontazioni fornite dai beneficiari e della relativa documentazione, verifica, per tutto il periodo di incentivazione e per singolo beneficiario, il rispetto dei limiti indicati dal comma 1.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2023-10-11;166#art-13