Art. 14

Ispezioni e controlli

In vigore dal 6 dic 2023
1. In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero effettuano controlli e ispezioni, anche a campione, sulla documentazione di imbarco presentata, al fine di verificare le condizioni per la fruizione del contributo, anche avvalendosi delle informazioni a riscontro fornite dalle società armatrici. 2. A conclusione dell'attività di ispezione e controllo, ove si riscontri una discordanza sui viaggi effettuati e quietanzati ovvero il superamento del limite del 30 per cento di cui all', comma 1, lettera a), il Ministero provvede al recupero proporzionale del contributo erogato.
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