Art. 12

Erogazione del contributo

In vigore dal 6 dic 2023
1. L'erogazione del contributo è subordinata: a) al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria nel caso in cui il contributo sia superiore o uguale a 150.000 euro, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 159 del 2011; b) alla dichiarazione del beneficiario di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché alla disponibilità delle risorse così come rimodulate ai sensi dell' del presente regolamento.
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Erogazione del contributo (Art. 12 Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - «Sea Modal Shift».) — Testo vigente | Portale Normativo