Art. 12
Erogazione del contributo
In vigore dal 6 dic 2023
1. L'erogazione del contributo è subordinata:
a) al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria nel caso in cui il contributo sia superiore o uguale a 150.000 euro, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) alla dichiarazione del beneficiario di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché alla disponibilità delle risorse così come rimodulate ai sensi dell' del presente regolamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2023-10-11;166#art-12