Art. 9

Istruttoria delle domande e quantificazione del contributo

In vigore dal 21 ott 2023
Istruttoria delle domande e quantificazione del contributo 1. Sulle domande di ammissione al contributo presentate nei termini e con le modalità previste dal provvedimento adottato ai sensi dell' il soggetto gestore procede alla prima analisi documentale nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. 2. L'ammissione al contributo è notificata dal Ministero tramite posta elettronica certificata, all'esito della comunicazione delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal soggetto gestore. In caso di esito negativo delle attività istruttorie, la domanda è rigettata, previa comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Il contributo è quantificato, annualmente, a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento da effettuarsi nelle modalità di cui all'. I contributi sono erogati secondo quanto disposto dall'.
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