Art. 12
Rendicontazione e monitoraggio
In vigore dal 21 ott 2023
Rendicontazione
e monitoraggio
1. Ai fini della rendicontazione dei periodi di cui all', comma 1, lettere a) e b), entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza di ciascun periodo di riferimento, l'impresa trasmette al Ministero, con le modalità riportate nel provvedimento di cui all', comma 1:
a) il riepilogo dei treni*km effettuati dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino alla scadenza del primo periodo di dodici mesi, articolato per relazione di traffico e contenente gli elementi utili ai fini del calcolo e della liquidazione del contributo, quali origine, destinazione, estremi della lettera di vettura, chilometraggio; il documento è corredato delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, attestanti la veridicità dei dati ivi riportati;
b) copia dei contratti con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi relativi ai trasporti effettuati.
2. Il contributo è quantificato a consuntivo dei singoli periodi di riferimento, ove siano rispettati i requisiti di cui all' e sulla base dei treni*km effettivamente realizzati nel periodo incentivato.
3. Il Ministero dà comunicazione ai singoli interessati in ordine all'ammontare del contributo agli stessi spettante tramite posta elettronica certificata e attiva successivamente i pagamenti, secondo la disponibilità di cassa.
4. Ai fini del monitoraggio per l'accertamento del requisito di cui all', comma 1, lettera c), nel corso dei dodici mesi decorrenti dalla scadenza dell'ultimo periodo di incentivazione, il Ministero, anche tramite accesso diretto all'apposito sistema informativo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, verifica il mantenimento del volume di traffico ferroviario raggiunto nell'ultimo periodo di dodici mesi di erogazione del contributo.
5. Ai fini di cui al comma 4, le imprese trasmettono al Ministero, con le modalità riportate nel provvedimento di cui all', comma 1, entro sessanta giorni dal termine di scadenza di dodici mesi dall'ultimo periodo di incentivazione:
a) l'elenco dei treni*km effettuati nel periodo di dodici mesi soggetto a monitoraggio;
b) gli ulteriori dati richiesti dal Ministero.
6. Il Ministero, anche per il tramite del soggetto gestore, rende disponibili, in formato elettronico, i modelli utili per la raccolta dei dati per il monitoraggio, che sono resi accessibili anche sul sito istituzionale.
7. Il Ministero, avvalendosi del soggetto gestore, anche tramite accesso diretto all'apposito sistema informativo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, verifica la veridicità dei dati rendicontati dai beneficiari in termini di effettuazione dei treni*km.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2023-08-30;134#art-12