Art. 15

Norme finali

In vigore dal 21 ott 2023
1. Tutta la documentazione che le imprese devono presentare ai sensi e per i fini del presente regolamento deve essere redatta in lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana. 2. Le imprese hanno l'obbligo di fornire, anche in formato elettronico, i dati e le informazioni richiesti dal Ministero ai fini del presente regolamento, secondo i contenuti e le modalità comunicati dal Ministero stesso direttamente o per il tramite del soggetto gestore. 3. Il Ministero trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, su base annuale, una relazione circa l'attuazione delle misure adottate con il presente regolamento.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2023-08-30;134#art-15

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