Art. 10
Termini e modalità del ribaltamento del contributo
In vigore dal 21 ott 2023
Termini e modalità del ribaltamento
del contributo
1. Gli operatori del trasporto combinato, ai fini del ribaltamento della quota di contributo spettante alla clientela, verificano la regolarità delle imprese-clienti nazionali presso il portale albo degli autotrasportatori. Per le imprese non italiane aventi sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo ovvero in Svizzera, la regolarità è accertata tramite identificativi rilasciati da organismi equivalenti alla Camera di commercio, dai quali risultino tutte le informazioni anagrafiche analogamente a quanto richiesto per le imprese italiane nonché l'identità del legale rappresentante.
2. La quota di contributo non è ribaltata alle imprese che non risultino in regola a seguito delle verifiche di cui al comma 1. Il calcolo della quota spettante ai singoli clienti ai sensi dell', comma 4, è effettuato dopo le verifiche di cui al comma 1.
3. Il ribaltamento del contributo è praticato dal beneficiario del contributo, entro sessanta giorni dal ricevimento, sotto forma di rimborso diretto o di sconto per successivi servizi prestati. Entro i successivi trenta giorni l'operatore del trasporto trasmette al Ministero, con le modalità indicate nel provvedimento di cui all', comma 1, la documentazione atta a comprovare tale ribaltamento per ciascun cliente.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2023-08-30;134#art-10