Art. 11
Cumulo dell'incentivo
In vigore dal 21 ott 2023
1. Nel caso di coesistenza di altri interventi di natura pubblica, europei, statali, regionali locali, la contribuzione complessiva non può eccedere:
a) per ciascun beneficiario, il 30 per cento del costo medio del trasporto ferroviario su scala nazionale comprensivo degli oneri accessori quali quelli inerenti alla verifica, formazione treno e manovra;
b) per ciascun servizio ferroviario, il 50 per cento del differenziale media su base nazionale, fra il trasporto stradale e quello ferroviario, dei costi esterni per esternalità negative per unità di massa di merce trasportata.
2. Il Ministero, avvalendosi del soggetto gestore, sulla base delle rendicontazioni fornite dai beneficiari e della relativa documentazione, verifica, per tutto il periodo di incentivazione e per singolo beneficiario, il rispetto dei limiti indicati nel comma 1.
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2023-08-30;134#art-11