Art. 14
Controlli
In vigore dal 21 ott 2023
1. Il Ministero effettua controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni fornite dalle imprese utenti e dalle imprese ferroviarie ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente regolamento. A tal fine, il Ministero può acquisire informazioni presso ogni altra amministrazione pubblica, nonché effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese utenti e imprese ferroviarie e può, altresì, acquisire, anche presso terzi, la documentazione inerente alle attività oggetto di incentivazione, anche ai fini di verificare l'ottemperanza all'obbligo di cui all', comma 1, lettera c). Qualora dall'attività di controllo, comunque effettuata, sia accertata la non veridicità delle informazioni prodotte dalle imprese, queste ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2023-08-30;134#art-14