Art. 6
Attribuzione dei contributi
In vigore dal 21 ott 2023
1. Il Ministero comunica, entro quarantacinque giorni decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda e sulla base dei soli dati in essa contenuti, l'ammissibilità dell'impresa richiedente al contributo.
2. Il diritto al contributo deve essere comprovato, nel corso del quadriennio e con riferimento a ciascun periodo di dodici mesi di cui all', comma 1, lettere a) e b), con l'acquisizione di contratti conclusi direttamente con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi.
3. Il contributo è attribuito a condizione che, a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento, siano rispettate le condizioni di cui all', comma 1. Ai soli fini del raggiungimento di tale soglia, e dietro presentazione di idonea documentazione, si considerano come effettuati i treni*km non realizzati per cause non imputabili all'impresa.
4. I beneficiari, che sono operatori del trasporto combinato, sono tenuti a ribaltare almeno il 50 per cento del contributo a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di trasporto ferroviario oggetto del contributo medesimo, secondo le modalità di cui all'.
Storico versioni
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