Art. 1

Definizioni

In vigore dal 21 ott 2023
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto l'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Vista la comunicazione della Commissione 2008/C 184/07, recante «Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie» e, in particolare, il capo 6, sezione 6.1, n. 98, lettera b); Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini», il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 52; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare l', comma 648, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia; Visto l', comma 649, della citata legge n. 208 del 2015, che demanda ad apposito regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al citato comma 648 e che subordina l'adozione del medesimo regolamento a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Visto l', comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che autorizza la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per le finalità di cui all', comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Visto, altresì, il comma 674 del citato della legge n. 178 del 2020, che subordina alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato di funzionamento dell'Unione europea, l'efficacia dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 673, della medesima legge n. 178 del 2020; Vista l'autorizzazione della Commissione europea all'aiuto di Stato SA.44627, di cui alla decisione C7676 del 24 novembre 2016, ai fini dell'adozione del regolamento ai sensi dell', comma 649, della legge n. 208 del 2015; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125, recante «Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all', commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; Visto, in particolare, l', comma 5, del suddetto regolamento n. 125 del 2017, che prevede che «...in caso di ulteriori stanziamenti statali a favore del trasporto ferroviario intermodale o trasbordato, la durata di concessione dei contributi di cui al presente regolamento può proseguire oltre l'anno 2018, fermo restando che il regime di aiuti complessivamente non deve superare i cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente regolamento»; Considerato che il regime di incentivazione di cui al predetto decreto ministeriale 14 luglio 2017, n. 125, è scaduto il 16 agosto 2022, ai sensi dell' del medesimo decreto, e che, in conformità a quanto previsto dall', comma 674, della legge n. 178 del 2020, è stata effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 27 ottobre 2022 la notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato di funzionamento dell'Unione europea, ai fini dell'erogazione dei contributi per gli anni dal 2023 al 2026; Vista la decisione C 9697 final del 19 dicembre 2022 «Aiuto di Stato SA.103856 - Italia "Ferrobonus" - incentivi al trasporto ferroviario», con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuto Ferrobonus - Incentivi per il trasporto ferroviario; Considerato che l'autorizzazione della Commissione europea considera le attività svolte nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027, per un importo stimato di 22 milioni di euro annui; Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. 23069 del 1° giugno 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 luglio 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 20 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; Adotta il seguente regolamento: Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) «soggetto gestore»: la società RAM, logistica, infrastrutture e trasporti S.p.A., soggetto incaricato delle attività di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio dell'intervento, di seguito RAM; c) «trasporto intermodale»: trasporto di merci nella stessa unità di carico o sullo stesso veicolo stradale, che utilizza due o più modi di trasporto e che non implica l'handling della merce nelle fasi di scambio modale; d) «trasporto trasbordato»: trasporto nel quale le merci effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, con rottura di carico; e) «nodo logistico»: punto nodale per la raccolta, la separazione, il trasbordo e la redistribuzione delle merci, inclusi gli interporti; f) «interporto»: complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione; g) «imprese utenti di servizi ferroviari»: imprese, che commissionano treni completi a imprese ferroviarie, attraverso contratti di servizi ferroviari per trasporto intermodale e trasbordato; h) «operatore del trasporto combinato»: soggetto che conclude un contratto di trasporto multimodale per suo conto, che non agisce come preposto o mandatario del mittente o dei vettori partecipanti alle operazioni di trasporto multimodale e che assume la responsabilità dell'esecuzione del contratto; i) «impresa ferroviaria»: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di licenza, ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci o persone per ferrovia e che ne garantisce la trazione, ivi comprese le imprese che forniscono la sola trazione; l) «treno completo»: il treno acquistato in tutta la sua capacità di prestazioni da un unico cliente; m) «influenza dominante»: l'influenza esercitata da un'impresa ferroviaria quando, direttamente o indirettamente, riguardo a un'impresa, alternativamente o cumulativamente: 1) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto; 2) controlla la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa; 3) può designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa; n) «portale albo degli autotrasportatori»: il portale istituito presso il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori per le attività di cui all' del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 e di cui all'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2023-08-30;134#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo