Art. 4
Soggetti beneficiari
In vigore dal 21 ott 2023
1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese aventi sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo nonché, a condizioni di reciprocità, le imprese utenti di servizi ferroviarie e gli operatori del trasporto combinato aventi sede in Svizzera, costituiti in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative.
2. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente regolamento, i soggetti di cui al comma 1 devono:
a) essere regolarmente costituiti ed essere iscritti nel registro delle imprese o equivalenti;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in una delle situazioni previste dagli articoli 94 e 97 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in quanto applicabili;
c) non essere sottoposti a fallimento, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o a procedure di liquidazione e scioglimento della società;
d) essere in regola con gli obblighi fiscali e contributivi ai sensi dell'articolo 94, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
e) operare nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di lavoro;
f) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
g) non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
h) aver integralmente restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali sia stata eventualmente già disposta la restituzione;
i) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nonché dei presupposti per l'accesso al contributo, deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di ammissione.
4. La sopravvenuta assenza dei requisiti di cui al comma 2 costituisce causa di revoca del contributo e recupero dello stesso secondo quanto disposto dall'.
5. Le imprese che richiedono il contributo sono obbligate ad attenersi alle prescrizioni, dell'Unione europea e nazionali, in particolare in materia di ambiente, aiuti di Stato, concorrenza tra imprese e sicurezza.
6. Le imprese soggette a influenza dominante da parte di un'impresa ferroviaria sono obbligate a tenere evidenza contabile separata in relazione alle attività oggetto di incentivazione, pena la non ammissibilità al contributo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2023-08-30;134#art-4